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Decreto MEF su esclusione da appalti per violazioni in materia fiscale

Leccisotti Luca • 13 Dicembre 2022

decreto-mef-esclusione-appalti-violazioni-materia-fiscalePubblicato il decreto del MEF per le gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate che legittimano l’esclusione dagli appalti.


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 n. 239 il decreto 28 settembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” in attuazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’articolo 10 della L. n. 238/2021.

Decreto MEF su esclusione da appalti per violazioni in materia fiscale

L’art. 80 comma 4, del Codice degli Appalti come novellato dalla L. n. 238/2021 prevede che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara in caso di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali:

  • definitivamente accertate in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, nei casi già definiti gravi dal codice (omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale);
  • non definitivamente accertate se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni da definirsi in apposito decreto del MEF al quale è demandata la determinazione dei limiti e delle condizioni per l’operatività di tale causa di esclusione di cui vengono prefissati, quale parametri di riferimento per la definizione della soglia di gravità, la necessaria correlazione della violazione al valore dell’appalto e la fissazione di un importo minimo di 35.000 euro.

Con il decreto 28 settembre 2022 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha definito l’ambito della “grave violazione non definitivamente accertata” in materia fiscale quale condizione legittimamente l’esclusione di un operatore da una gara circoscrivendo i presupposti oggettivi della violazione, la soglia di gravità e l’operatività dell’accertamento non definitivo valutabile dalla stazione appaltante.

I criteri per la violazione

Dal punto di vista oggettivo, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Soglia di gravità

Per la definizione della soglia di gravità che legittima l’esclusione, il decreto ha previsto un parametro proporzionale rispetto al valore dell’appalto ed un limite minimo fisso al di sotto del quale viene meno il requisito della gravità stabilendo che violazione è grave ai fini dell’esclusione quando concorrono le seguenti condizioni:

  • inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto (esclusi sanzioni e interessi) con la precisazione, per i seguenti casi particolari:
    • in caso di gare suddivise in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti ai quali l’operatore economico partecipa;
    • la soglia è riferita al singolo subappaltatore o partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio ed è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
  • in ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Quanto all’operatività quale motivo di esclusione dalla procedura di gara, si considerano non definitivamente accertate le gravi violazioni in materia fiscale per le quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Al contrario, non sono valutabili ai fini dell’esclusione le violazioni per le quali sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero in caso di adozione di provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

 

Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti) in collaborazione con Nadia Guglielmo
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